Pubblicato nella GUUE il Regolamento sull’intelligenza artificiale

È stato finalmente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12 luglio 2024, il regolamento sull’intelligenza artificiale, ovvero il Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689 ). Il regolamento rappresenta il primo tentativo, a livello mondiale, di introdurre una regolazione di portata generale circa lo sviluppo, l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso di sistemi di intelligenza artificiale, in conformità con i valori dell’Unione europea. Com’è chiaramente esplicitato nei considerando e nell’art. 1, il regolamento promuove la diffusione di un’intelligenza artificiale antropocentrica e affidabile, garantisce un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, protegge contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione e promuove l’innovazione.

I tempi previsti per l’applicazione sono molto articolati. L’art. 113 del Regolamento prevede che lo stesso si applichi a partire dal 2 agosto 2026, con alcune eccezioni: i capi I (Disposizioni generali) e II (Pratiche di IA vietate) si applicano a decorrere dal 2 febbraio 2025; il capo III, sezione 4 (Autorità di notifica e organismi notificati), il capo V (Modelli di IA per finalità generali), il capo VII (Governance), il capo XII (Sanzioni) e l’art. 78 (Riservatezza) si applicano a decorrere dal 2 agosto 2025, ad eccezione dell’art. 101 (Sanzioni pecuniarie per i fornitori di modelli di IA per finalità generali). L’art. 6, paragrafo 1 (Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio) e i corrispondenti obblighi si applicano a decorrere dal 2 agosto 2027.

Per quanto riguarda l’ambito di intervento, si precisa che sono esclusi dal campo di applicazione del regolamento i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale e i sistemi sviluppati specificamente per il solo scopo di ricerca e sviluppo scientifico (art. 2).

Il regolamento si può applicare anche a soggetti ubicati in un Paese terzo, ad esempio quando si tratti di fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell’Unione, oppure quando si tratti di deployer (persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri organismi che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, ad eccezione del caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale) o di fornitori di sistemi di IA laddove l’output prodotto dal sistema di IA sia utilizzato nell’Unione (art. 2).

Il corpo normativo è sicuramente molto ambizioso e sembra mirare a definire a livello internazionale standard di sicurezza e protezione dei diritti fondamentali della persona. Ci si chiede se confermerà, com’è avvenuto per altri provvedimenti europei, il Brussels Effect, vale a dire la capacità dell’Unione europea, di cui parla l’omonimo libro di A. Bradford (The Brussels Effect: How the European Union Rules the World, OUP 2020), di regolare diversi aspetti dei mercati globali, stabilendo standard nella politica della concorrenza, nella protezione ambientale, nella sicurezza alimentare e nella protezione della privacy.

Leggi il Regolamento sull’intelligenza artificiale 2024/1689

[Ilaria Capelli, 17 luglio 2024]