Il 13 settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129, che detta le disposizioni necessarie all’adeguamento e al coordinamento della normativa nazionale con il regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. MiCAR).
In primo luogo, le disposizioni contenute nel decreto attuativo designano la Consob e la Banca d’Italia quali autorità nazionali competenti a svolgere le funzioni previste dal MiCAR, congiuntamente o singolarmente a seconda della tipologia di token e del tipo di funzione che l’autorità dovrà esercitare. In particolare, il Capo I del Titolo II del d.lgs. n. 129/2024 disciplina i poteri regolamentari, di vigilanza e di indagine, nonché i poteri di intervento sui token previsti dall’art. 105 del MiCAR (artt. 3-8). Inoltre, come previsto dagli artt. 96 e ss. del MiCAR, vengono coordinati gli aspetti relativi alla cooperazione tra le autorità nazionali competenti, nonché tra queste e le autorità competenti degli altri Stati membri e le autorità di vigilanza europee di settore (artt. 9-10).
Conformemente all’impianto del MiCAR, il decreto disciplina poi alcuni aspetti relativi agli emittenti di token, da un lato, e ai prestatori di servizi per le cripto-attività, dall’altro.
Per quanto concerne gli emittenti di token, le disposizioni sono suddivise a seconda della tipologia di token – “token collegati ad attività”, “token di moneta elettronica” e cripto-attività diverse dalle precedenti – e contengono disposizioni che riguardano aspetti eterogenei, alla luce della diversa natura dei token (Titolo II, Capo II, III e IV).
Con riguardo ai prestatori di servizi per le cripto-attività, il decreto si occupa di disciplinare le competenze concernenti l’autorizzazione e la revoca della stessa, che vengono suddivise tra Consob e Banca d’Italia a seconda del soggetto che chiede l’autorizzazione (art. 16). La vigilanza su tali soggetti è poi suddivisa tra Consob e Banca d’Italia secondo il tradizionale criterio funzionale adottato nel nostro ordinamento. Precisamente, spettano alla prima la vigilanza sulla trasparenza, sulla correttezza dei comportamenti, sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sulla tutela dei clienti; spettano invece alla Banca d’Italia la vigilanza sui profili riguardanti il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione (art. 17); spettano infine alla Consob i poteri di vigilanza sugli abusi di mercato relativi alle cripto-attività (art. 18).
Il d.lgs. n. 129/2024 contiene anche alcune disposizioni speciali che si applicano esclusivamente agli emittenti di “token collegati ad attività” (Titolo III, Capo I) e ai prestatori di servizi per le cripto-attività (Titolo III, Capo II).
Infine, nel Titolo IV sono previste sanzioni penali e amministrative e nel Titolo V disposizioni volte a modificare, integrare e coordinare alcune normative nazionali; tra queste si segnalano le modifiche al t.u.b.
[Giulia Serafin, 19 settembre 2024]