Con la sentenza 1° luglio 2024, n. 115, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti delle società di revisione. Si tratta di una sentenza interpretativa di rigetto che riguarda l’art. 15, comma 3, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Detta disposizione, con riferimento all’azione di responsabilità a carico dei revisori legali e delle società di revisione, dispone la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione a partire dalla data della emissione della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato.
La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale, rilevate per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 1, Cost., sul presupposto che l’ambito applicativo della disposizione si intenda riferito alla sola azione risarcitoria, di natura contrattuale, della società. In questo caso, ritiene la Corte, il legislatore ha esercitato il proprio ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la decorrenza della prescrizione, contemperando l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere a distanza di molto tempo da richieste di danni. Incidentalmente, si osserva che analoghe esigenze risultano oggetto di attenzione da parte della proposta di legge A.C. 1276 per la modifica dell’art. 2407 c.c. in materia di responsabilità dei sindaci, approvata lo scorso 9 aprile 2024 dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati, nella parte in cui si prevede che “l’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno”.
Tornando alla pronuncia della Corte costituzionale, in essa si precisa che, per quanto riguarda l’azione risarcitoria, di natura questa volta extracontrattuale, che possono far valere i soci e i terzi ai sensi del citato art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010, il dies a quo della prescrizione non può essere quello del deposito della relazione, in quanto non può retrocedere a un momento che precede lo stesso perfezionamento del fatto illecito produttivo di danni, cui testualmente fa riferimento l’art. 2947 c.c.
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2024:115
[Ilaria Capelli, 17 luglio 2024]