È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, lo scorso 22 gennaio, il Regolamento delegato (UE) 2024/358 che integra il Regolamento (UE) 202/1503 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding e politiche e procedure di gestione dei rischi. In particolare secondo l’art. 22 del Regolamento rubricato “Politiche per la valutazione del rischio di credito”:
“1. Nell’ambito del sistema di gestione del rischio di credito, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono politiche e procedure adeguate in materia di rischio di credito per determinare i criteri di valutazione e monitoraggio di tale rischio.
2. I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure di gestione del rischio di credito che specifichino tutti gli elementi seguenti:
a) il processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori;
b) il processo di assegnazione dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti alle categorie di rischio conformemente all’articolo 19;
c) le informazioni e i fattori da utilizzare per valutare il merito di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti conformemente al capo II;
d) i criteri di accettazione e utilizzo di misure di attenuazione del rischio di credito;
e) le condizioni per il ricorso al processo decisionale automatizzato nel processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori;
f) le circostanze in cui è possibile deviare dalle procedure standard;
g) il processo di monitoraggio del rischio di credito in seguito all’emissione del prestito;
h) i processi di gestione dei titolari di progetti che sono in ritardo nel rimborso dei prestiti.
3. Le politiche e le procedure in materia di rischio di credito di cui al paragrafo 1:
a) sono proporzionate all’entità e alla complessità dei progetti di crowdfunding offerti sulla piattaforma di crowdfunding;
b) identificano chiaramente i ruoli e/o le funzioni responsabili dell’espletamento dei compiti pertinenti;
c) sono documentate e aggiornate.
4. Le politiche in materia di rischio di credito di cui al paragrafo 1 specificano se e in che modo i fornitori di servizi di crowdfunding includono i rischi ambientali, sociali e di governance nella valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding.”
In Regolamento fissa così i criteri minimi in base ai quali è possibile identificare il rischio connesso all’investimento in un progetto di crowdfunding e che devono essere resi noti agli investitori.
Roberta Colaiori, 31 gennaio 2024