Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha presentato diverse misure volte a facilitare l’unione dei mercati dei capitali nell’Unione europea. Una di queste è rappresentata dal c.d. Listing Act, un pacchetto normativo finalizzato a rendere il mercato dei capitali più attraente per le imprese europee di tutte le dimensioni e, in particolare, volto a facilitare la quotazione delle PMI.
Le proposte di legge sulla quotazione sono state presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, i quali hanno raggiunto un accordo provvisorio nel febbraio 2024. I testi definitivi del Listing Act sono stati approvati dal Parlamento il 24 aprile 2024 e dal Consiglio l’8 ottobre 2024.
In particolare, le disposizioni del Listing Act puntano a semplificare le regole applicabili alle imprese che si trovano in fase di quotazione o che sono già quotate sulle borse dell’Eurozona, riducendo gli oneri burocratici e i costi, preservando al contempo la tutela degli investitori.
Il pacchetto normativo è composto da: i) un regolamento che modifica il regolamento prospetto (reg. UE 1129/2017), il regolamento sugli abusi di mercato (reg. UE 596/2014) e il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (reg. UE 600/2014); ii) una direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (dir. UE 65/2014) e abroga la direttiva sulla quotazione (dir. CE 34/2001); iii) una nuova direttiva sulle azioni a voto plurimo.
Di seguito si segnalano alcune delle principali novità introdotte dal nuovo pacchetto normativo.
- Con riferimento al regolamento prospetto e, in particolare, per quanto concerne l’esenzione (già prevista) che consente alle società di evitare la pubblicazione di un prospetto di quotazione quando i loro titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, a condizione che i nuovi titoli ammessi appartengano alla stessa classe e rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 20% del numero totale di titoli già negoziati sullo stesso mercato, la soglia sarà aumentata dal 20% al 30% e l’esenzione sarà estesa alle offerte al pubblico.
- Quanto al regolamento sugli abusi di mercato, non vi sarà più un obbligo di comunicazione immediata in relazione alle fasi intermedie di un processo prolungato (come una fusione): gli emittenti dovranno comunicare solo le informazioni privilegiate relative alla fase conclusiva.
- Con riguardo alla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, il requisito della capitalizzazione di mercato di un milione di euro per l’ammissione delle azioni in un mercato regolamentato rimarrà invariato; tuttavia, il requisito del flottante minimo sarà ridotto dal 25% al 10% per consentire una maggiore flessibilità agli emittenti.
- Infine, la nuova direttiva sulle azioni a voto plurimo si applicherà alle società che intendono quotare le proprie azioni su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) e le cui azioni non sono già state ammesse su un MTF o su un mercato regolamentato.
Queste misure entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri avranno poi diciotto mesi di tempo per recepire la direttiva che modifica la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari nella legislazione nazionale e due anni per recepire la direttiva sulle azioni a voto plurimo.
Si vedano il testo del regolamento e della direttiva approvati.
[Silvia Ciceri, 10 ottobre 2024]