La CGUE (C-723/23), adita in via pregiudiziale dal Tribunale di commercio di Oviedo, si è pronunciata sulla compatibilità con gli artt. 20 e 23 della Direttiva 2019/1023 (c.d. Direttiva restructuring) di alcuni limiti all’esdebitazione previsti dalla legge spagnola.
Il caso è quello di due amministratori condannati a rispondere in solido con le società dichiarate insolventi del deficit patrimoniale di queste ultime. Uno dei due amministratori, incapace di far fronte all’intero debito, ha chiesto la dichiarazione di insolvenza personale e, nell’ambito di tale procedura, ha presentato domanda di esdebitazione per i debiti non pagati.
Posto che la legge spagnola (i) esclude l’esdebitazione anche laddove la “condotta disonesta o in malafede” sia tale nei confronti dei creditori di un terzo rispetto alla cui insolvenza fraudolenta il richiedente sia coinvolto, (ii) esclude l’esdebitazione, indipendentemente dall’accertamento di un comportamento disonesto, nei casi in cui il debitore che sia stato oggetto di una decisione di estensione di responsabilità non abbia interamente pagato i propri debiti tributari e previdenziali; il Tribunale di commercio spagnolo ha operato un rinvio pregiudiziale dubitando della compatibilità di tali limiti all’esdebitazione con la direttiva restructuring.
La CGUE, in data 10 aprile 2025, si è pronunciata chiarendo che:
- “l’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza non può essere interpretato nel senso che una persona che è stata riconosciuta responsabile dell’insolvenza fraudolenta di una società commerciale possa sottrarsi alla responsabilità solidale che essa ha, in forza del diritto nazionale, nei confronti dei creditori di tale società chiedendo l’apertura di una procedura di insolvenza personale e, nell’ambito di tale procedura, l’esdebitazione integrale dei suoi debiti“;
- “l’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede una deroga al principio dell’accesso a una procedura che può portare a un’esdebitazione non prevista da tale disposizione e che esclude tale accesso qualora, nel corso dei dieci anni precedenti la domanda di esdebitazione, il debitore sia stato dichiarato «interessato» in una sentenza che ha qualificato l’insolvenza di un terzo come «fraudolenta», a meno che, alla data di presentazione di tale domanda, egli abbia assolto tutti i debiti rientranti nella sua responsabilità, senza che i giudici nazionali siano chiamati a valutare soggettivamente se tale debitore abbia agito in modo disonesto o in malafede, purché tale esclusione sia debitamente giustificata a norma del diritto nazionale“.
Leggi la sentenza della CGUE del 10 aprile 2025, Amilla, C-723/23
[Stefano Pugliese, 17 aprile 2025]