La Camera dei Deputati ha approvato lo scorso 6 febbraio il disegno di legge per il sostegno del mercato dei capitali che introduce, tra l’altro, una delega al Governo per la riforma del TUF e delle disposizioni del Codice civile applicabili alle emittenti che però, si noti, modificheranno anche il Testo unico bancario e il Codice delle assicurazioni.
Il provvedimento è passato con il voto favorevole di centotrentacinque deputati e un solo contrario ed è ora all’esame del Senato della Repubblica essendo stata prevista una modifica del comma 1 dell’art. 27 “Disposizioni finanziarie”.
Roberta Colaiori, 12 febbraio 2024
Disegno di legge recante “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti” (DDL n. 674-B/2023)
Il disegno di legge approvato dalla Camera non contiene modifiche sostanziali rispetto al testo approvato dal Senato lo scorso 24 ottobre 2023 ed è stato trasmesso al Senato in terza lettura per l’approvazione definitiva, che dovrebbe intervenire in tempi brevi.
Il disegno di legge era molto atteso e la sua approvazione è avvenuta all’esito di un travagliato iter legislativo, nel corso del quale sono stati presentati e discussi numerosi emendamenti che hanno in parte modificato l’originario testo presentato dal Governo.
La finalità dell’intervento, come emerge anche dalla relazione illustrativa, è quella di «migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano» e sostenere la ripresa, incentivando «non solo l’accesso, ma anche la permanenza delle imprese sui mercati dei capitali», senza ridurre i presidi a tutela degli investitori e dell’integrità dei mercati.
In questo senso il disegno di legge raccoglie gli spunti provenienti dal Report “OECD Capital Market Review of Italy for 2020: Creating Growth Opportunities for Italian Companies and Savers” commissionato all’OCSE dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato all’inizio del 2020, spunti che sono stati ripresi e successivamente trasfusi nel Libro Verde “La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita”, pubblicato dal MEF nel 2022.
Accanto alle misure in materia di semplificazione dell’accesso e della regolamentazione dei mercati dei capitali, con la soppressione della possibilità per la Consob di fissare con proprio regolamento particolari requisiti per la quotazione di determinate società (i.e. società controllanti costituite all’estero in Paesi extra UE), nonché di società finanziarie “pure” (art. 8), vengono ampliate le ipotesi di esenzione dalla disciplina dell’offerta fuori sede limitatamente ai casi di c.d. “auto-collocamento”, ovvero alle offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni o altri strumenti finanziari di propria emissione, per importi di sottoscrizione o di acquisto superiori o uguali a 250.000 euro (art. 1).
Inoltre, al fine di ampliare la platea di emittenti PMI ammessi alla negoziazione nei mercati di crescita, viene innalzata la soglia di capitalizzazione massima (1 miliardo di euro rispetto all’attuale soglia di 500 milioni di euro) per la definizione della categoria delle PMI, che pertanto includerà tutti gli emittenti con capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro (v. l’art. 2 che modifica la nozione di PMI di cui all’art. 1, lett. w-quater.1, TUF).
Il DDL “Capitali” riforma anche la nozione di «società emittenti strumenti finanziari diffusi», con l’introduzione di un nuovo art. 2325-ter TUF, che prevede la necessità di un numero di azionisti – diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3% del capitale – superiore a cinquecento (con percentuale di capitale complessiva non inferiore al 5%) e richiede altresì il superamento di due delle tre soglie previste dall’art. 2435-bis c.c.
L’art. 4 precisa inoltre i casi in cui gli emittenti non sono considerati “diffusi” e contiene l’indicazione del momento a partire dal quale l’emittente si considera “diffuso” (ovvero dall’esercizio successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dalla norma), oltre a modificare alcune norme del codice civile (ad esempio, la disciplina in tema di parti correlate di cui all’art. 2391-bis c.c., la quale viene circoscritta alle sole società con azioni quotate in mercati regolamentati).
Al fine di agevolare l’accesso e la permanenza delle piccole e medie imprese sui mercati dei capitali viene inoltre introdotta la facoltà di dematerializzare le quote di s.r.l.-PMI, mediante modifiche all’art. 26 d.l. n. 179/2012 e all’art. 100-ter TUF. In particolare, è previsto che le quote standardizzate delle PMI in forma di s.r.l. possano essere emesse in forma scritturale ed immesse successivamente nel sistema di gestione accentrata secondo la disciplina di cui agli art. 83-bis TUF., al fine di consentirne la circolazione in forma dematerializzata (tale regime viene espressamente qualificato come alternativo rispetto a quello di circolazione “intermediata” di cui all’art. 100-ter TUF, previsto per le quote di s.r.l. sottoscritte nei portali di crowdfunding).
Numerose sono infine le disposizioni dedicate alla governance degli emittenti: in particolare vi è una norma relativa alle modalità di svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate (applicabile anche alle società ammesse alla negoziazione in sistemi multilaterali), che possono svolgersi tramite la presenza esclusiva del rappresentante designato (v. art. 11 che introduce il nuovo art. 135-undecies.1 TUF) e vi è poi la controversa disciplina relativa alla lista presentata dal consiglio di amministrazione delle società quotate in occasione del rinnovo degli organi apicali (art. 12).
Quest’ultima norma consente allo statuto societario di prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti del c.d.a., purché, tra le altre condizioni, essa contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. A tale scopo, l’art. 12 introduce nel TUF l’articolo 147-ter.1 che disciplina nel dettaglio anche il numero dei consiglieri spettanti in base ai risultati ottenuti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente (v. art. 12), con la necessità in taluni casi di un ulteriore votazione individuale dell’assemblea su ciascun candidato.
Particolarmente attese e di sicuro impatto sono anche le previsioni in tema di voto plurimo e di voto maggiorato, in quanto l’art. 13 incrementa da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo (modificando sul punto l’articolo 2351, comma 4, c.c.), mentre, relativamente al voto maggiorato, l’art. 14 prevede che gli statuti possano disporre l’attribuzione di un voto ulteriore ̶ rispetto ai due voti previsti dalla disciplina vigente ̶ alla scadenza dei dodici mesi successivi alla maturazione del periodo necessario, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione. Norme specifiche vengono inoltre disposte per i casi di fusione, scissione o trasformazione transfrontaliera.
Il Capo II dell’articolato normativo è dedicato alla disciplina delle Autorità nazionali di vigilanza e contiene previsioni relative alla responsabilità risarcitoria per danni da omessa vigilanza, circoscrivendo tale responsabilità al danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza da parte dell’Autorità preposta (v. art. 20, che introduce un nuovo comma 6-ter all’art. 24, l. n. 262/2005).
Gli artt. 22 e 23 contengono, rispettivamente, previsioni in materia di poteri di contrasto della Consob nei confronti dell’attività pubblicitaria svolta da soggetti non autorizzati (con possibilità per la Consob di ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione della pubblicità proveniente da operatori finanziari abusivi) e disposizioni comuni in materia di provvedimenti sanzionatori (con possibilità, per i destinatari degli addebiti, di definire il procedimento mediante impegni negoziali).
L’art. 25 introduce misure in materia di educazione finanziaria, inserendo quest’ultima tra gli obiettivi dell’insegnamento dell’educazione civica e riconoscendo un vero e proprio diritto al risparmio, all’investimento, all’educazione finanziaria, assicurativa e alla pianificazione previdenziale, anche con riferimento all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.
Infine, l’art. 19, introdotto al Senato, contiene la delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. In tal modo viene data al Governo la possibilità di intervenire, entro i dodici mesi successivi alla pubblicazione della legge, con un intervento di più ampio respiro e con gli eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari.
Silvia Corso, 14 febbraio 2024