Il 30 novembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 “sulle obbligazioni verdi europee e sull’informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità”.
Il Regolamento (come precisa l’art.1, che ne definisce l’ “Oggetto”):
a) stabilisce prescrizioni uniformi per gli emittenti di obbligazioni che desiderino avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» (European green bond) per le obbligazioni messe a disposizione di investitori nell’Unione;
b) istituisce un sistema per registrare i verificatori esterni di obbligazioni verdi europee e monitorare gli stessi; nonché
c) prevede modelli di informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e obbligazioni legate alla sostenibilità nell’Unione.
La denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB»- stabilisce il Regolamento- può essere utilizzata soltanto per le obbligazioni che sono conformi ai requisiti stabiliti nel Titolo II, Capo I (art. 3), tra cui la divulgazione di informazioni rilevanti su come saranno utilizzati i proventi del titolo.
E’ definita “obbligazione legata alla sostenibilità” l’ “obbligazione le cui caratteristiche finanziarie o strutturali variano a seconda del conseguimento da parte dell’emittente di obiettivi predefiniti di sostenibilità ambientale” e “obbligazione commercializzata come ecosostenibile” l’ “obbligazione il cui emittente assume nei confronti degli investitori un impegno o qualsiasi forma di rivendicazione precontrattuale secondo cui i proventi dell’obbligazione saranno destinati ad attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale” (art. 2).
Come esplicitato nelle considerazioni che precedono il testo del Regolamento, la mancanza di una definizione comune di “obbligazioni ecosostenibili”, da un lato, e la presenza di norme divergenti in materia di divulgazione di informazioni, trasparenza e responsabilità dei verificatori esterni delle stesse, nonché in materia di criteri di ammissibilità per progetti ecosostenibili, dall’altro, impediscono agli investitori di individuare le obbligazioni ecosostenibili, di avere fiducia nelle stesse, di confrontarle, ovvero, di utilizzarle per trasferire le proprie attività verso modelli aziendali più ecosostenibili.
Norme e pratiche di mercato divergenti rendono inoltre difficile confrontare obbligazioni diverse, creano condizioni di mercato disomogenee per gli emittenti, causano ulteriori ostacoli nel mercato interno e aumentano i rischi di cd. greenwashing.
Di qui la necessità di stabilire una serie uniforme di requisiti specifici per le obbligazioni emesse da imprese finanziarie e non finanziarie e da emittenti sovrani che desiderano avvalersi della denominazione «obbligazione verde europea» o «EuGB» per tali obbligazioni.
La scelta di specificare i requisiti di qualità per le obbligazioni verdi europee tramite un Regolamento discende, in particolare, dall’esigenza di assicurare condizioni uniformi per l’emissione di tali obbligazioni (evitando requisiti nazionali divergenti che potrebbero derivare dal recepimento di una direttiva) e dalla necessità di garantire che tali condizioni siano direttamente applicabili agli emittenti di tali obbligazioni.
Al fine di aumentare la fiducia degli investitori ed evitare il greenwashing, il Regolamento istituisce un sistema di revisione esterna stabilendo che i revisori (soggetti indipendenti tenuti a valutare l’adesione e il rispetto della normativa) debbano essere registrati e controllati dall’ESMA.
I proventi delle obbligazioni che si avvalgono della denominazione “obbligazione verde europea” o “EuGB” debbono essere assegnati per finanziare integralmente attività economiche che siano ecosostenibili e pertanto in linea con gli obiettivi ambientali di cui al Regolamento (UE) 2020/852 (art. 4).
Fino a quando la tassonomia non sarà pienamente operativa, è consentita, in deroga all’art. 4, una certa flessibilità nell’uso dei proventi delle obbligazioni verdi europee in presenza delle condizioni di cui all’art. 5 (tra cui quella che si tratti di attività economiche per le quali non esistono criteri di vaglio tecnico entrati in vigore prima dell’emissione dell’obbligazione verde europea).
Gli emittenti delle obbligazioni verdi europee, dopo l’allocazione integrale dei proventi e almeno una volta durante la vita di tali obbligazioni, redigono e rendono pubblica una relazione sull’impatto ambientale dell’uso dei proventi delle obbligazioni utilizzando il modello di cui all’allegato III (art. 12.1).
Il Regolamento (UE) 2023/2631 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e si applica a decorrere dal 21 dicembre 2024 (art. 72).
[Elisabetta Codazzi, 4 dicembre 2023]